Perizie legali a Firenze e Scandicci
Il danno esistenziale
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.4712 del 25 febbraio 2008 lo definisce come “il danno derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti e consistente nella lesione al fare a-reddituale del soggetto”.
Il bene giuridico che il danno esistenziale intende tutelare è costituito dalle attività realizzatrici della persona. Presentano caratteri di natura esistenziale, ad esempio, il danno alla vita sessuale, il licenziamento, la perdita del proprio congiunto, situazioni che scompigliano all’improvviso l’equilibrio della vita quotidiana di un individuo.
Il concetto
Lo psicologo, in questo caso, è chiamato a valutare la perdita del piacere della vita, nella veste di fattore condizionante la realtà esterna del soggetto. Per valutare la presenza e la consistenza del trauma, occorrerà effettuare un’analisi approfondita del soggetto, con aspetti metodologici che dovranno riguardare colloqui clinici e l’utilizzo di test.
La valutazione
Ritengo doveroso chiarire che il danno esistenziale è nato per tutelare situazioni significative di compromissione della vita psichica, sociale, relazionale delle persone, che in conseguenza di determinati eventi hanno subito alterazioni importanti della loro vita; non deve quindi diventare una modalità per risarcire ogni minima forma di alterazione della vita delle persone.